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Per danno biologico si intende la lesione dell’interesse costituzionalmente garantito (dall’articolo 32 della Costituzione Italiana) alla integrità psichica e fisica della persona
La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 184/1986, aveva ammesso il risarcimento del danno biologico.
La giurisprudenza piu’ recente ha ricompreso, nella previsione dell’art. 2059 (danni non patrimoniali) del Codice Civile, ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori dell’individuo: sia il danno biologico in senso stretto, sia il danno morale soggettivo, inteso come turbamento dello stato d’animo della vittima, sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (Cass. nn 8827-8828 del 2003).
Il danno biologico in particolare ha dato origine ad una serie di orientamenti, che si sono succeduti nel tempo, ma il criterio di quantificazione dello stesso maggiormente utilizzato è stato quello del “punto tabellare personalizzato”.
Si erano create così delle tabelle di riferimento, diverse per ogni Tribunale, che quantificavano il valore delle varie percentuali di invalidità, sia in relazione all’età del danneggiato che alla gravità delle lesioni da questo subite.
Ma, infine, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, ha indicato le tabelle di Milano come le uniche applicabili su tutto il territorio nazionale.
La Cassazione ha infatti valutato che una “giurisprudenza per zone” non fosse compatibile con un’idea di equità sostanziale, che deve comportare innanzitutto la garanzia che casi uguali non vengano decisi in modo diseguale.
Le tabelle milanesi costituiscono pertanto oggi il valore unico per il calcolo del danno biologico, in grado di garantire, su tutto il territorio nazionale, la parità di trattamento, e vanno applicate in tutti i casi in cui il fatto concreto non presenti circostanze specifiche, che debbano ridurne o aumentarne il valore.
Per ottenere il risarcimento del danno biologico, è necessaria l’assistenza di un avvocato di fiducia, che possa esaminare il caso con competenza e valutare attentamente le migliori opportunità di risarcimento possibili.
