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IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA FUMO PASSIVO PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI
Il fumo passivo, in particolare il fumo di sigaretta che e’ costretto a respirare il lavoratore sul luogo di lavoro, e’ purtroppo causa primaria di malattia e di morte.
Il 10 gennaio 2005 è entrato in vigore in Italia il divieto di fumo, previsto dall’art. 51 della legge 3 del 16 gennaio 2003, negli esercizi pubblici, luoghi di lavoro, spazi adibiti ad attività ricreative e nei circoli privati.
Nonostante l’entrate in vigore di tale legge, che ha oggettivamente migliorato le condizioni dei lavoratori italiani, purtroppo ancora in molti sono costretti a subire il fumo passivo nell’ambiente di lavoro, o comunque non sono a conoscenza della possibilità di agire giudizialmente per poter ottenere un risarcimento dei danni subiti anche prima dell’entrata in vigore della legge nel 2005, a causa del fumo passivo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raggruppato e collegato i dati prodotti da oltre cinquanta studi pubblicati sulle più autorevoli ricerche scientifiche del mondo sul rapporto tra fumo passivo e rischio di tumore polmonare nei non fumatori. La ricerca ha evidenziato un aumento esponenziale del rischio cancerogeno nei non fumatori esposti al fumo nei luoghi pubblici, di lavoro o ricreativi.
Il nostro ordinamento prevede varie norme a tutela della salute dei lavoratori, e tra le altre:
Art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
L’art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’art. 9 della L.300/70 (Tutela della salute e dell’integrità fisica) sottolinea l’obbligo per il datore di lavoro di attuare tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica. Vi è pertanto il diritto da parte di costoro di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Anche la Corte di Cassazione, tra le altre con la sentenza n. 24404 del 2006, ha sancito la risarcibilità del danno alla salute come conseguenza delle cattive condizioni dell’ambiente di lavoro e della inadempienza da parte del datore di lavoro agli obblighi di protezione di cui all’art 2087 c.c.
La Corte Costituzionale già dal 1996, con la sentenza n. 399, aveva statuito che “nell’ordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo”.
E’ pertanto possibile, per tutti i lavoratori pubblici o privati, agire giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti a causa del fumo passivo nell’ambiente di lavoro.
Pertanto, se sei un lavoratore pubblico e privato e:
- sei ancora costretto a subire il fumo passivo sull’ambiente di lavoro,
- o comunque se in passato hai subito danni causati dall’esposizione al fumo passivo,
puoi agire giudizialmente ed ottenere il risarcimento dei danni, entro il termine di 10 anni.

