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IL CONSENSO INFORMATO
Il medico ha un preciso obbligo di informare il paziente sulla precisa tipologia del trattamento, sulle sue modalità di esecuzione nonché sui rischi correlati. La giurisprudenza afferma che l’omissione di un’adeguata informazione vizia alla radice il contratto e fa sorgere una precisa responsabilita’ per danni a carico del medico. Addirittura è stato affermato il diritto del paziente di ottenere una pronuncia di attribuzione di responsabilità del medico che abbia omesso di raccogliere il consenso informato anche qualora la prestazione sanitaria venga eseguita senza errori. (Corte Cass. N. 6464/1994). In concreto, pertanto, il medico ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento e sulle possibilita’ e probabilita’ dei risultati conseguibili.
Tali informazioni sono condizioni indispensabili per la validita’ del consenso del paziente al trattamento, senza il quale “l’intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’art. 32, comma 2, cost., (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall’art. 13 cost., (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall’art. 33 l . 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, ex art. 54 c.p.).” (Cassazione Civile, n. 14683/2004).
Addirittura la Cassazione ha previsto che il consenso informato non riguarda solo i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina, ma riguarda “anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all’intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un’altra. L’omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l’ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico – disciplinare.” (Cassazione Civile n. 6318/2000).
In tale costruzione, nessun valore ha pertanto il “consenso informato” sottoscritto dal paziente pochi minuti prima dell’intervento, magari quando gia’ sotto l’effetto di una prima anestesia, poiché esso non deve mai costituire uno scritto generale ma deve sempre essere preceduto da spiegazioni e informazioni specifiche relative al proprio caso in particolare. Fine del “consenso informato e’ solo ed esclusivamente quello di informare sui possibili esiti negativi conseguenti all’operazione, per poter permettere al paziente una scelta, realmente libera ed informata, sull’opportunita’ o meno di sottoporsi all’intervento.

