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L'avvocato Marco Ramadori e' Presidente del Codacons, l'associazione dei consumatori, e Presidente di Articolo32, il network nazionale di avvocati e di medici che agisce per il risarcimento dei danni alla salute.

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LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO

di Marco Ramadori, Presidente  Codacons

La responsabilità professionale del medico nasce sostanzialmente da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sul diritto alla salute del paziente. La prestazione del medico, nei confronti del paziente, viene tradizionalmente configurata come un’obbligazione di mezzi e non di risultato (ma vedi piu’ oltre). Il medico non garantisce pertanto il risultato finale, la guarigione, il cui avverarsi puo’ dipendere da elementi alla sua opera estranei, ma ha comunque “il dovere di svolgere l’attivita’ professionale necessaria ed utile in relazione al caso concreto, ed ha il dovere di svolgerla con la necessaria adeguata diligenza” (Cass. Civ. n. 12253/1997 ).

Tale “necessaria adeguata diligenza” nello svolgimento della sua attivita’, insieme a un’adeguata informazione al paziente, sono elementi sostanziali della prestazione professionale del medico. Vi è cosi’ sua responsabilità ogniqualvolta non abbia osservato, sia per mancanza di adeguata preparazione professionale che per negligenza, le comuni regole  necessarie allo svolgimento della propria professione. L’art. 1176 del codice civile, secondo comma, prevede che: “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata.” Tale disposizione va interpretata in armonia con l’art. 2236 del codice civile, per cui “se la prestazione implica la soluzione di problemi di tecnici di speciale difficolta’, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

Per individuare una responsabilità del medico, occorre pertanto avere innanzitutto riguardo alla difficolta’ tecnica della diagnosi o dell’intervento effettuato.

Qualora si tratti di un caso ordinario, che non presenti problemi tecnici di speciale difficoltà, il medico risponde delle conseguenze del suo operato (ai sensi dell’art.1176 secondo comma c.c.), se ha agito con imperizia e negligenza (colpa lieve).

Solamente nel caso occorra risolvere una situazione che implichi problemi di rilevante difficoltà, l’art.2236 c.c. prevede un’attenuazione della normale responsabilità medica, e dunque la necessita’ del dolo o della colpa grave. Tale limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave ricorre comunque “soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova.” (Cassazione Civile n. 2042/2005). In tale ipotesi, il medico è obbligato al risarcimento dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave e spetta sempre allo stesso dimostrare che l’attività da lui svolta sia stata di particolare complessità. In caso contrario, risponderà sempre e comunque anche solo per colpa lieve, quando per negligenza o per imprudenza abbia provocato un danno nell’esecuzione di un intervento o nella prescrizione di una terapia medica.

L’obbligo di diligenza e’ l’ottimale esecuzione di qualsiasi attività essenziale per la realizzazione del risultato, e l’aggiornamento continuo. Il medico deve sempre eseguire tutte quelle attività idonee al raggiungimento del fine perseguito, la salute del paziente. Tale diligenza non è quella del bonus paterfamilias, richiesta genericamente nelle obbligazioni, ma e’ rapportata alla natura dell’attivita’ esercitata (art. 1176, comma 2 c.c.), che nel campo medico implica il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.

E’ inoltre importante sottolineare che la diligenza medica comporta l’obbligo di sorveglianza sulla salute del paziente operato anche nella fase post-operatoria (Cass. Civ. , sez. III, 11 marzo 2002 n. 3492).

La “ratio” di tale delicata costruzione sulla responsabilita’ medica, spesso di difficile risoluzione nei casi concreti, e’ quella che nasce dalla “esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e con quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista” (Corte Costituzionale, sent. N. 166 del 28.11.1973)

E’ comunque da considerare che l’orientamento piu’ recente sta iniziando a considerare l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di chirurgia estetica, come un’obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento concreto dell'interesse del paziente viene considerato come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione. Qui l’adempimento coincide pertanto con la piena realizzazione del risultato previsto, indipendentemente dall'attività e dalla diligenza messe in opera dal medico. Pertanto, tale obbligazione di risultato “non può ritenersi adempiuta se l'attività dell'obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cassazione Civile n. 9617/199, dove ad esempio e’ stata riconosciuta come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente - quale metodo anticoncezionale sicuro al 100% - che successivamente, però, era rimasta incinta). Poiché in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato, è onere del medico dimostrare che il mancato conseguimento del risultato non è dovuto a sua colpa. Qualora invece non riesca a fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), dovra’ rispondere di ogni danno cagionato al paziente.

Risulta quasi sempre decisiva la valutazione emergente dalla perizia medico-legale, che il danneggiato e’ consigliabile effettui in ogni caso, prima di poter valutare ogni possibilita’ di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Questo per stabilire: a) la complessita’ dell’attivita’ svolta dal medico, b) il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento dannoso, 3) la valutazione della prestazione specifica come di mezzi o di risultato. Riguardo al cosiddetto “nesso di causalita’”, e’ da sottolineare che il legislatore civile non da’ alcuna definizione di tale nesso, che occorre cosi’ desumere dal diritto penale. L’art. 40 del codice penale prevede che: “nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e’ conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Diversa sara’ la valutazione del giudice nelle due ipotesi di comportamento commissivo o omissivo: in caso di omissione, non si avrà mai la certezza assoluta dell’esistenza del nesso, ed è pertanto accettato dalla giurisprudenza il principio della “probabilità” del verificarsi dell’evento dannoso.


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