viver sani e e belli29 luglio 2011

IL PARERE DELL’ESPERTO

“Le vittime sono molte, ma non escono allo scoperto”

L’Avvocato Marco Ramadori è responsabile per la salute del Codacons e ha risposto ad alcune domande sul tema.

E’ vero che il furto in ospedale è stato equiparato a quello in appartamento?

L’art. 624 del Codice penale definisce il reato di furto, stabilendo che deve essere punito con la reclusione o con una multa chiunque si impossessa delle cose altrui. Il furto in abitazione o dimora privata costituisce elemento oggettivo del reato stesso e quindi non si potrebbe riferire al furto in ospedale. Al concesso di “privata dimora” si potrebbero però attribuire una serie di significati. La stessa Corte di Cassazione già in passato precisava che l’ospedale costituisce un edificio destinato ad abitazione ai sensi dell’art.625 comma 1 del Codice penale. Infatti, per la funzione che svolge e per l’organizzazione che lo caratterizza, esso è destinato al ricovero di una pluralità di persone che, per molteplici ragioni, devono soggiornarvi più o meno stabilmente. Più recentemente, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “luogo destinato a privata dimora” deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative. Pertanto, alla luce di quanto qui esposto, il furto in ospedale può essere equiparato al furto in appartamento, laddove la stessa Corte di Cassazione ha più volte interpretato il significato di “privata dimora” facendovi rientrare anche la struttura ospedaliera.

E’ possibile chiedere un risarcimento dei danni?

La questione del risarcimento del danno è complessa perchè, nel caso in cui venga individuato il responsabile del furto avvenuto in ospedale, ovviamente costui sarà anche responsabile dell’eventuale risarcimento del danno. Stesso ragionamento non può essere fatto con altrettanta tranquillità nei confronti della struttura ospedaliera ove avviene il furto. Bisognerebbe capire se, nel caso di furto commesso all’interno dei locali di un ospedale, quest’ultimo risulti responsabile ai fini del risarcimento.

Sarebbe possibile farlo se esistesse un contratto di deposito e custodia tra ospedale e pazienti, in base al quale la struttura diventa responsabile delle cose che vengono lasciate nei locali di pertinenza della struttura ospedaliera. Il contratto di deposito, infatti, disciplinato da diversi articoli, stabilisce che una parte (il depositario) riceve dall’altra (il depositante) un oggetto mobile con l’obbligo di custodirlo e restituirlo in natura. Il nostro Codice civile, però, mentre prevede e disciplina esplicitamente la fattispecie del deposito in albergo, non dice nulla del deposito in ospedale. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Pertanto, potrebbe azzardarsi un’applicazione analoga per l’ospedale e i degenti. Per configurare una responsabilità in capo alla struttura ospedaliera ai fini del risarcimento del danno nei confronti di vittime di furto, si potrebbe fare riferimento al contratto di accettazione che ogni cittadino che deve essere ricoverato sottoscrive con l’ospedale e, in base a quello, provare ad ammettere o escludere la responsabilità per furto avvenuto al suo interno.

Vi siete mai occupati di casi del genere?

Riceviamo molte segnalazioni per i furti. Tuttavia i cittadini, sia per le problematiche giuridiche sopra accennate sia per i costi e i tempi della giustizia italiana che rendono pressochè inutile e antieconomico agire per piccoli importi, preferiscono non ricorrere alle vie giudiziarie.